Il DPR 462/01 impone alle datrici e ai datori di lavoro con almeno una lavoratrice o un lavoratore dipendente o assimilato di sottoporre l’impianto di terra a verifica periodica. Le verifiche spettano agli enti competenti o a un organismo di ispezione abilitato dal Ministero, che deve operare come parte terza (certificazione ISO IEC 17020): non possono quindi essere svolte da chi progetta, installa o fornisce consulenza sugli impianti elettrici.
La cadenza è biennale nei luoghi a maggior rischio di incendio, con pericolo di esplosione, nei locali medici e nei cantieri, quinquennale in tutti gli altri casi, e decorre dalla Dichiarazione di Conformità per la prima verifica e dal verbale dell’ultima ispezione per le successive. L’iter si chiude con la comunicazione all’INAIL, tramite il sistema CIVA, del nominativo dell’organismo incaricato.

