La sorveglianza sanitaria, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, è un obbligo inderogabile per tutte le mansioni esposte a rischi specifici. Il costo è interamente a carico del datore di lavoro e gli accertamenti devono svolgersi durante l’orario di lavoro (ad eccezione delle visite preassuntive).
Il protocollo sanitario prevede le seguenti tipologie di visita:
- visita preventiva o preassuntiva, finalizzata a verificare l’idoneità prima dell’impiego
nella mansione specifica; - visita periodica, con cadenza definita dal medico competente in base ai rischi;
- visita in occasione di cambio mansione, quando mutano i profili di rischio;
- visita al rientro da assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;
- visita su richiesta motivata della lavoratrice o del lavoratore.
Si segnala una criticità ricorrente evidenziata in sede ispettiva: l’utilizzo di protocolli standardizzati, non aggiornati o non coerenti con i rischi reali dell’azienda. La normativa richiede che la sorveglianza sia personalizzata e dinamica, soggetta a revisione a ogni cambiamento organizzativo o tecnologico. Un sistema di monitoraggio efficace non riduce solo il rischio sanzionatorio, ma tutela concretamente l’integrità psicofisica di chi lavora.

