Rischio rumore in cantiere: le indicazioni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, con la Deliberazione n. XII/3679 del 20 dicembre 2024, ha approvato le Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico, elaborate dalla Cabina di Regia e dal Tavolo Tecnico Costruzioni regionale. Il documento richiama i contenuti dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e approfondisce, tra i rischi per la salute da valutare nei piani di sicurezza, il rischio rumore.

L’esposizione prolungata al rumore può avere effetti uditivi, come la perdita permanente della capacità uditiva, ed effetti extra-uditivi su apparato cardiovascolare, sistema nervoso e sonno; può inoltre mascherare comunicazioni verbali e segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità di infortuni. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica del rischio rumore, il cui esito va riportato anche nel Piano Operativo di Sicurezza per le lavorazioni in cantiere.

Sul piano della prevenzione, la priorità va all’eliminazione del rischio alla fonte, seguita da attrezzature meno rumorose, misure tecniche di contenimento e turni con adeguati periodi di riposo acustico. Oltre 80 dB(A) (valore inferiore di azione) il datore di lavoro deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale dell’udito; da 85 dB(A) (valore superiore di azione) deve esigerne l’utilizzo, previa consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori o dei loro rappresentanti.