La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026 ed in vigore dal 7 aprile 2026, introduce alcune modifiche puntuali al D.Lgs. 81/2008 che meritano particolare attenzione da parte delle imprese, soprattutto di minori dimensioni. Il primo profilo di rilievo riguarda i modelli organizzativi: l’INAIL dovrà elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, modelli semplificati di organizzazione e gestione destinati a microimprese e PMI, con l’obiettivo di rendere più accessibile e proporzionata l’adozione di assetti aziendali orientati alla prevenzione.
Sul versante formativo, la legge rafforza la centralità dell’addestramento, precisando che dovrà essere svolto da persona esperta, sul luogo di lavoro, con prova pratica ed esercitazione applicata alle procedure di sicurezza; gli interventi potranno avvalersi anche di tecnologie di simulazione e dovranno risultare da un apposito registro, anche informatizzato. Viene inoltre chiarito che la formazione in materia di salute e sicurezza può rilevare anche nei periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Un’ulteriore novità interessa il lavoro agile. Per le prestazioni rese in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo dovrà assolvere gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali, mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. La violazione di tale obbligo è ora espressamente collegata al sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico.

