Dal 16 settembre 2026 è terminato il periodo transitorio che consentiva, per i soggetti iscritti al RENTRI, di scegliere liberamente tra formulario cartaceo e FIR digitale: l’uso del FIR in formato elettronico (xFIR) è ora obbligatorio nei casi previsti dalla normativa. Sono tenuti al digitale tutti i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al RENTRI e i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, da trattamento di rifiuti o acque, o da abbattimento fumi, se con più di dieci dipendenti; negli altri casi resta ammesso il formato cartaceo.
La modalità scelta dal produttore o detentore vincola l’intera filiera: se il FIR viene emesso digitalmente, anche trasportatori e destinatari devono gestirlo in tale formato, e viceversa per il cartaceo. Dal 15 settembre 2026 sono inoltre applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, che vanno da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi. Le imprese interessate sono invitate a verificare l’allineamento delle procedure interne alla nuova modalità operativa.

