Con la sentenza n. 24685 del 18 agosto 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito come leggere l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 quando il Documento di valutazione dei rischi non riporta il nome del medico competente. Poiché la norma richiama questa figura con l’espressione “ove nominato”, l’indicazione del nominativo non è un requisito formale sempre necessario a pena di nullità: l’assenza non invalida il DVR se, in relazione ai rischi presenti, la nomina non era obbligatoria.
Il principio non consente di omettere il medico competente. Il controllo non si ferma alla presenza o meno di un nome nel documento, ma parte dalla valutazione dei rischi, che stabilisce se la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina siano dovute. Quando lo sono, il nominativo deve risultare dal DVR.
La Corte ha inoltre ribadito che la richiesta di conversione di un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, anche quando si fonda sull’assenza del DVR, resta soggetta al termine di decadenza di 180 giorni dalla cessazione del rapporto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2015.

