Il Rappresentante delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure centrali del sistema di prevenzione aziendale. A differenza delle altre figure previste dalla normativa, la sua designazione non compete al datore di lavoro, ma avviene per elezione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Una volta individuato l’RLS, tuttavia, è il datore di lavoro a dover comunicare il nominativo all’INAIL.
L’adempimento compete al datore di lavoro, ai dirigenti o a chi abbia ricevuto apposita delega. Dal 12 luglio 2018 la comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online “Dichiarazione RLS” disponibile sul portale INAIL. Il termine è fissato al 31 marzo di ogni anno, ma la comunicazione non deve essere rinnovata annualmente: è necessaria una nuova segnalazione soltanto in caso di variazione del nominativo rispetto a quanto già registrato. In caso di omissione, si applica la sanzione amministrativa di € 500, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008.

